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Reclami, ricorsi e conciliazione
 
Il tema dei reclami ha per il gruppo Banco Popolare una rilevanza fondamentale in quanto consente di mantenere alta l'attenzione alle esigenze della Clientela in tutte le fasi del rapporto ed in particolare in caso di insoddisfazione e di potenziale conflittualità.
Il reclamo rappresenta così una valida opportunità di ascolto per migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi sia bancari che finanziari e/o d'investimento oltre che un'importante occasione per ristabilire e mantenere viva la reciproca fiducia Banca/Cliente.
Le filiali del Gruppo Banco Popolare rappresentano la prima linea per la risoluzione dei problemi della Clientela.
Qualora tuttavia il Cliente ritenga di non aver ricevuto risposte adeguate a soddisfare le proprie perplessità e/o in caso di controversie particolarmente complesse, potrà formulare specifico reclamo attraverso una delle sotto elencate modalità:

Mezzo web:
nella sezione "Contattaci" presente sui Siti di ciascuna Banca del Gruppo, selezionando successivamente il link "Invio reclamo" all'interno del box "Reclami".

Mezzo lettera:

  -  Con consegna a mano a fronte di rilascio ricevuta presso una qualsiasi delle nostre Filiali
  -  Con invio raccomandata A/R all''indirizzo:
     Banco Popolare
     Funzione Reclami
     Via Polenghi Lombardo 13
     26900 Lodi

La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti, carte di credito e di pagamento, finanziamenti, mutui ...) ed entro 90 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento (es. acquisto titoli, mancata/incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata/errata esecuzione di un ordine, ecc.).
Il nostro impegno sarà comunque quello di formulare una risposta in tempi più rapidi possibili.
Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà:
 
A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari
1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):
 - se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2007;
 - nel limite di Euro 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro.
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a ciascuna delle Filiali della nostra Banca.
2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie - ADR).
Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a ciascuna delle Filiali della nostra Banca.
           
Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:
 
1. ricorrere all'Ombudsman-Giurì Bancario:
 - se il fatto contestato è stato posto in essere nei due anni antecedenti la presentazione del reclamo;
 - nei limiti di Euro 100.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Ombudsman".
 
 
2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie - ADR).
Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle Filiali della Banca.
 
Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
 
 
3. attivare una procedura di Mediazione alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob:
 - per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.camera-consob.it 
Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:
 
 
ed i seguenti regolamenti:
 
 - Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario
 - Regolamento Ombudsman - Giurì Bancario
 - Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
 
 
Maggiori chiarimenti si possono avere telefonando
al numero verde 800 01 30 81 .
Guide
file pdf
Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (.pdf - 1452 Kb)
file pdf
Regolamento Ombudsman - Giurì Bancario (.pdf - 38 Kb)
file pdf
Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario (.pdf - 54 Kb)
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami
file pdf
Rendicontazione reclami 2012 (.pdf - 80 Kb)